Art. 17. Abrogazione di leggi precedenti 1. Dall'entrata in vigore della presente legge, fatto salvo l'espletamento dei procedimenti pendenti sono abrogati: gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 26 gennaio 1978, n. 21; gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 limitatamente ai commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e l'art. 20 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1; la legge regionale 1983, n. 65; la legge regionale 9 luglio 1984, n. 34; la legge regionale 12 luglio 1986, n. 26; la legge regionale 12 settembre 1986, n. 51. 2. In deroga a quanto disposto dalla normativa vigente e dalle disposizioni previste dalla presente legge: a) gli atti amministrativi finanziari gia' assunti a norma delle predette leggi regionali 26 gennaio 1978, n. 21; 2 gennaio 1982, n. 1; 27 agosto 1983, n. 65; 9 luglio 1984, n. 34; 12 luglio 1986, n. 26; 12 settembre 1986, n. 51, continuano a produrre i propri effetti; b) possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi finanziari esecutivi a dar corso ai provvedimenti di cui alla precedente lettera a).