Art. 17.
                   Abrogazione di leggi precedenti
 
   1.  Dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  fatto salvo
l'espletamento dei procedimenti pendenti sono abrogati:
    gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 26
gennaio 1978, n. 21;
    gli  artt.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 limitatamente ai  commi  primo,  secondo,  terzo,  quarto,
quinto e l'art. 20 della legge regionale 2 gennaio 1982, n. 1;
    la legge regionale 1983, n. 65;
    la legge regionale 9 luglio 1984, n. 34;
    la legge regionale 12 luglio 1986, n. 26;
    la legge regionale 12 settembre 1986, n. 51.
   2.  In  deroga  a  quanto disposto dalla normativa vigente e dalle
disposizioni previste dalla presente legge:
     a) gli atti amministrativi finanziari gia' assunti a norma delle
predette leggi regionali 26 gennaio 1978, n. 21; 2 gennaio  1982,  n.
1;  27  agosto  1983, n. 65; 9 luglio 1984, n. 34; 12 luglio 1986, n.
26; 12 settembre 1986, n. 51, continuano a produrre i propri effetti;
     b) possono essere assunti ulteriori provvedimenti amministrativi
finanziari esecutivi  a  dar  corso  ai  provvedimenti  di  cui  alla
precedente lettera a).