Art. 18. Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dalla presente legge sono finanziati, per quanto di competenza regionale, con le assegnazioni statali di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151. 2. In relazione a quanto disposto dai precedenti artt. 6, quarto comma, e 13, sesto comma, allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 sara' apportata la seguente variazione: al titolo 3, categoria 4, e' istituito il capitolo 3.4.2278 "Recupero dei contributi di investimento finanziati con mezzi statali concessi o revocati in materia di trasporti". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milno, addi' 11 aprile 1988 TABACCI (Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 febbraio 1988 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1 aprile 1988 prot. n. 21502/694).