Art. 18.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Gli  oneri  derivanti dall'attuazione di quanto disposto dalla
presente legge sono finanziati, per quanto di  competenza  regionale,
con le assegnazioni statali di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.
   2.  In  relazione a quanto disposto dai precedenti artt. 6, quarto
comma, e 13, sesto comma, allo stato di previsione delle entrate  del
bilancio per l'esercizio finanziario 1988 sara' apportata la seguente
variazione:
    al  titolo  3,  categoria  4,  e'  istituito il capitolo 3.4.2278
"Recupero dei contributi di investimento finanziati con mezzi statali
concessi o revocati in materia di trasporti".
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Lombardia.
    Milno, addi' 11 aprile 1988
 
                               TABACCI
 
   (Approvata  dal  consiglio  regionale nella seduta del 17 febbraio
1988 e vistata dal commissario del Governo con  nota  del  1  aprile
1988 prot. n. 21502/694).