Art. 2. Piani pluriennali di investimento 1. Il consiglio regionale nell'ambito delle disponibilita' finanziarie derivanti dalla ripartizione tra le Regioni degli stanziamenti previsti dalle leggi finanziarie per le finalita' di cui all'art. 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, approva i piani pluriennali di investimento e di locazione finanziaria con articolazioni annuali, tenendo conto dei precedenti piani di assegnazione dei contributi di cui ai successivi artt. 6 e 13. 2. Le proposte di piano di cui al precedente primo comma sono elaborate dalla giunta regionale sentite le province e i consorzi intercomunali di Lecco e di Lodi istituiti rispettivamente con decreto del prefetto di Como n. 1252/II del 20 gennaio 1975 e del prefetto di Milano n. 77476 del 4 maggio 1965, secondo le previsioni contenute nel piano regionale dei trasporti. 3. Nei piani di cui al precedente primo comma e' indicato il relativo finanziamento nonche' le categorie di interventi di cui al precedente art. 1. Detti piani pongono gli indirizzi ed i vincoli per i piani di trasporto di bacino di cui all'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10.