Art. 2.
                  Piani pluriennali di investimento
 
   1.   Il   consiglio  regionale  nell'ambito  delle  disponibilita'
finanziarie  derivanti  dalla  ripartizione  tra  le  Regioni   degli
stanziamenti previsti dalle leggi finanziarie per le finalita' di cui
all'art. 11 della legge 10 aprile  1981,  n.  151,  approva  i  piani
pluriennali   di   investimento   e   di  locazione  finanziaria  con
articolazioni  annuali,  tenendo  conto  dei  precedenti   piani   di
assegnazione dei contributi di cui ai successivi artt. 6 e 13.
   2.  Le  proposte  di  piano  di cui al precedente primo comma sono
elaborate dalla giunta regionale sentite le  province  e  i  consorzi
intercomunali  di  Lecco  e  di  Lodi  istituiti  rispettivamente con
decreto del prefetto di Como n. 1252/II del 20  gennaio  1975  e  del
prefetto  di Milano n. 77476 del 4 maggio 1965, secondo le previsioni
contenute nel piano regionale dei trasporti.
   3.  Nei  piani  di  cui  al  precedente primo comma e' indicato il
relativo finanziamento nonche' le categorie di interventi di  cui  al
precedente art. 1. Detti piani pongono gli indirizzi ed i vincoli per
i piani di  trasporto  di  bacino  di  cui  all'art.  6  della  legge
regionale 27 gennaio 1977, n. 10.