Art. 4. Misure dei contributi 1. La misura percentuale dei contributi di cui al precedente art. 1, primo comma, lett. a), e' determinata nel rispetto dei limiti fissati dagli artt. 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, dal consiglio regionale in sede di approvazione dei piani di investimento di cui al precedente art. 2 tenendo conto: a) per quanto riguarda i trams, i veicoli metropolitani, le filovie ed i natanti del prezzo di riferimento convenuto tra enti ed imprese di trasporto collettivo di persone beneficiari dei contributi e societa' fornitrici, previa verifica di congruita' del prezzo effettuata dalla giunta regionale sulla base di apposito capitolato regionale; b) per quanto riguarda gli altri mezzi di trasporto, del prezzo convenuto tra la Regione e le societa' fornitrici; c) per quanto attiene la quota I.V.A. afferente il prezzo di acquisto, essa e' ammessa a contributo nella misura corrispondente allapercentuale che residua a carico del richiedente stesso, riferita all'anno precedente a quello della delibera di assegnazione del contributo di cui trattasi. 2. Su richiesta degli enti locali e delle imprese di trasporto possono essere concessi in alternativa ai contributi di cui al precedente art. 1, primo comma, lett. a), contributi in capitale una tantum correlati a contratti di locazione stipulati dai beneficiari nella misura percentuale che sara' determinata dal piano di cui al precedente art. 2.