Art. 4.
                        Misure dei contributi
 
   1.  La misura percentuale dei contributi di cui al precedente art.
1, primo comma, lett. a), e'  determinata  nel  rispetto  dei  limiti
fissati  dagli  artt. 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, dal
consiglio regionale in sede di approvazione dei piani di investimento
di cui al precedente art. 2 tenendo conto:
     a)  per  quanto  riguarda  i  trams, i veicoli metropolitani, le
filovie ed i natanti del prezzo di riferimento convenuto tra enti  ed
imprese di trasporto collettivo di persone beneficiari dei contributi
e societa' fornitrici,  previa  verifica  di  congruita'  del  prezzo
effettuata  dalla  giunta regionale sulla base di apposito capitolato
regionale;
     b)  per quanto riguarda gli altri mezzi di trasporto, del prezzo
convenuto tra la Regione e le societa' fornitrici;
     c)  per  quanto  attiene  la quota I.V.A. afferente il prezzo di
acquisto, essa e' ammessa a contributo  nella  misura  corrispondente
allapercentuale che residua a carico del richiedente stesso, riferita
all'anno precedente a  quello  della  delibera  di  assegnazione  del
contributo di cui trattasi.
   2.  Su  richiesta  degli  enti locali e delle imprese di trasporto
possono essere concessi  in  alternativa  ai  contributi  di  cui  al
precedente  art. 1, primo comma, lett. a), contributi in capitale una
tantum correlati a contratti di locazione stipulati  dai  beneficiari
nella  misura  percentuale  che sara' determinata dal piano di cui al
precedente art. 2.