Art. 8. Modalita' di erogazione 1. Il contributo per l'acquisto o la locazione finanziaria di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 4, e' erogato dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore competente, se delegato, in nome e per conto del beneficiario, alle aziende fornitrici o alle societa' di locazione finanziaria secondo le seguenti modalita': entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta assunzione degli obblighi di cui al precedente art. 6, terzo comma, fino alla concorrenza del settanta per cento del contributo; entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di consegna del mezzo di trasporto - nel quale il legale rappresentante della ditta fornitrice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, deve attestare la rispondenza del mezzo alle norme sulla unificazione nonche' alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato regionale e alle prescrizioni regionali vigenti al momento della determinazione del prezzo - per il restante trenta per cento. 2. Per quanto riguarda i contributi per l'acquisizione di trams, veicoli metropolitani, filovie e natanti, l'erogazione e' disposta direttamente a favore dei beneficiari in relazione alle scadenze del contratto di fornitura ed ai relativi stati di avanzamento, sempreche' detti mezzi siano conformi alle norme sull'unificazione ed alle caratteristiche tecniche risultanti dal capitolato regionale. 3. L'erogazione dei contributi per la locazione finanziaria nell'ipotesi di cui al secondo comma del precedente art. 4, e' effettuata direttamente alle societa' locatrici entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della copia del contratto di cui al terzo comma del precedente art. 6 per quanto riguarda la quota "una tantum" e dopo la consegna del mezzo, con le modalita' di cui ai precedenti commi in relazione al tipo di mezzo di cui trattasi, entro il 31 dicembre di ogni anno, per quanto attiene ai contributi in annualita'.