Art. 8.
                       Modalita' di erogazione
 
   1.  Il contributo per l'acquisto o la locazione finanziaria di cui
ai commi primo e secondo  del  precedente  art.  4,  e'  erogato  dal
presidente  della  giunta  regionale, o dall'assessore competente, se
delegato,  in  nome  e  per  conto  del  beneficiario,  alle  aziende
fornitrici  o  alle  societa'  di  locazione  finanziaria  secondo le
seguenti modalita':
    entro  sessanta  giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta
assunzione degli obblighi di cui al precedente art. 6,  terzo  comma,
fino alla concorrenza del settanta per cento del contributo;
    entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  notifica del verbale di
consegna del mezzo di trasporto - nel quale il legale  rappresentante
della  ditta  fornitrice  con  dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge  4  gennaio  1968,  n.15,
deve attestare la rispondenza del mezzo alle norme sulla unificazione
nonche'  alle  caratteristiche  tecniche  previste   nel   capitolato
regionale  e  alle  prescrizioni  regionali  vigenti al momento della
determinazione del prezzo - per il restante trenta per cento.
   2.  Per  quanto riguarda i contributi per l'acquisizione di trams,
veicoli metropolitani, filovie e natanti,  l'erogazione  e'  disposta
direttamente  a favore dei beneficiari in relazione alle scadenze del
contratto  di  fornitura  ed  ai  relativi  stati   di   avanzamento,
sempreche' detti mezzi siano conformi alle norme sull'unificazione ed
alle caratteristiche tecniche risultanti dal capitolato regionale.
   3.  L'erogazione  dei  contributi  per  la  locazione  finanziaria
nell'ipotesi di cui al  secondo  comma  del  precedente  art.  4,  e'
effettuata direttamente alle societa' locatrici entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della copia del contratto di cui  al  terzo
comma del precedente art. 6 per quanto riguarda la quota "una tantum"
e dopo la consegna del mezzo, con le modalita' di cui  ai  precedenti
commi  in  relazione  al  tipo  di mezzo di cui trattasi, entro il 31
dicembre  di  ogni  anno,  per  quanto  attiene  ai   contributi   in
annualita'.