Art. 9.
                Criteri per la formulazione dei piani
 
   1.   I   piani  pluriennali  di  cui  al  precedente  art.  2  per
infrastrutture, impianti fissi, tecnologie  di  controllo,  officine,
depositi  con le relative attrezzature e sedi, sono predisposti sulla
base degli obiettivi del piano regionale dei trasporti,  in  modo  da
consentire   la   massima  economicita'  gestionale  dei  servizi  di
trasporto pubblico collettivo di persone in un sistema  di  trasporti
integrati.