Art. 9. Criteri per la formulazione dei piani 1. I piani pluriennali di cui al precedente art. 2 per infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine, depositi con le relative attrezzature e sedi, sono predisposti sulla base degli obiettivi del piano regionale dei trasporti, in modo da consentire la massima economicita' gestionale dei servizi di trasporto pubblico collettivo di persone in un sistema di trasporti integrati.