PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 27 del 20 agosto 1982 sono cosi' modificati: "A decorrere dal 1 gennaio 1986 il limite di reddito per la concessione dell'assegno mensile di assistenza economica ai nefropatici cronici viene determinato in lire venticinquemilioni. Per gli assistiti il cui reddito supera i venticinquemilioni ma e' inferiore ai trenta milioni l'assegno mensile viene ridotto del cinquanta per cento".