PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 
   Il  secondo  e terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 27
del 20 agosto 1982 sono cosi' modificati:
 
   "A  decorrere  dal  1  gennaio  1986  il limite di reddito per la
concessione  dell'assegno  mensile   di   assistenza   economica   ai
nefropatici cronici viene determinato in lire venticinquemilioni.
   Per gli assistiti il cui reddito supera i venticinquemilioni ma e'
inferiore ai trenta  milioni  l'assegno  mensile  viene  ridotto  del
cinquanta per cento".