Art. 2.
 
   Il  secondo  e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 27
del 20 agosto 1982 sono cosi' modificati:
 
   "A  decorrere  dal  1  gennaio  1986  il limite di reddito per la
concessione dell'assegno mensile di assistenza economica ai cittadini
affetti    da   morbo   di   Cooley   viene   determinato   in   lire
venticinquemilioni.
   Per gli assistiti il cui reddito supera i venticinquemilioni ma e'
inferiore ai trenta  milioni  l'assegno  mensile  viene  ridotto  del
cinquanta per cento".