Art. 2. Il secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 27 del 20 agosto 1982 sono cosi' modificati: "A decorrere dal 1 gennaio 1986 il limite di reddito per la concessione dell'assegno mensile di assistenza economica ai cittadini affetti da morbo di Cooley viene determinato in lire venticinquemilioni. Per gli assistiti il cui reddito supera i venticinquemilioni ma e' inferiore ai trenta milioni l'assegno mensile viene ridotto del cinquanta per cento".