Art. 3.
 
                          Funzioni delegate
 
   Le  direttive  che accompagnano piani e programmi devono contenere
anche la determinazione dei tempi tecnici necessari per  l'attuazione
dei progetti e lo svolgimento delle funzioni delegate.
 
   La   giunta   regionale   provvede,   nei   limiti  delle  vigenti
disposizioni statali in materia, all'erogazione dei  fondi  necessari
per  l'espletamento  delle  funzioni  delegate. Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore  della  presente  legge  adotta  o  propone  i
relativi  provvedimenti inclusi quelli di trasferimento o comando del
personale regionale connesse alle funzioni delegate ai  sensi  e  nei
limiti della normativa regionale vigente.
   Entro  il  30 settembre la giunta regionale predispone, sulla base
di idonea ricognizione, una relazione sullo stato della gestione  dei
programmi, degli interventi e delle funzioni delegate o affidate agli
enti locali, anche al fine dell'adozione  di  procedure  costitutive,
nei confronti degli enti delegati o concessionari inadempienti.