Art. 3. Funzioni delegate Le direttive che accompagnano piani e programmi devono contenere anche la determinazione dei tempi tecnici necessari per l'attuazione dei progetti e lo svolgimento delle funzioni delegate. La giunta regionale provvede, nei limiti delle vigenti disposizioni statali in materia, all'erogazione dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta o propone i relativi provvedimenti inclusi quelli di trasferimento o comando del personale regionale connesse alle funzioni delegate ai sensi e nei limiti della normativa regionale vigente. Entro il 30 settembre la giunta regionale predispone, sulla base di idonea ricognizione, una relazione sullo stato della gestione dei programmi, degli interventi e delle funzioni delegate o affidate agli enti locali, anche al fine dell'adozione di procedure costitutive, nei confronti degli enti delegati o concessionari inadempienti.