Art. 6.
 
   Il  quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1983,
n. 21 e' cosi' modificato:
   Alle  aziende  in regola con le norme contrattuali e di legge, che
presentino i certificati liberatori  degli  istituti  assicurativi  e
dell'ispettorato  del lavoro, nonche' la certificazione dell'avvenuta
retribuzione  dei  salari  e  dei  versamenti  contributivi,  vengono
erogati   acconti   mensili  anticipati  nella  misura  di  1/12  del
contributo  di   esercizio   complessivamente   liquidato   nell'anno
precedente.