Art. 6. Il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1983, n. 21 e' cosi' modificato: Alle aziende in regola con le norme contrattuali e di legge, che presentino i certificati liberatori degli istituti assicurativi e dell'ispettorato del lavoro, nonche' la certificazione dell'avvenuta retribuzione dei salari e dei versamenti contributivi, vengono erogati acconti mensili anticipati nella misura di 1/12 del contributo di esercizio complessivamente liquidato nell'anno precedente.