Art. 10.
 
   1.  Le  sedute della commissione sono valide con la presenza della
meta' piu' uno dei componenti e  le  deliberazioni  sono  adottate  a
maggioranza dei presenti.
   2.  Per  le  deliberazioni relative alla determinazione dei valori
agricoli medi e dell'indennita' di aree ritenute edificabili occorre,
rispettivamente,  anche la partecipazione di almeno uno degli esperti
in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti  in
materia di urbanistica ed edilizia.