Art. 10. 1. Le sedute della commissione sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. 2. Per le deliberazioni relative alla determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennita' di aree ritenute edificabili occorre, rispettivamente, anche la partecipazione di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.