Art. 12.
 
   1. Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione
spetta un'indennita' per ogni giornata  di  seduta  pari  al  75  per
cento,  rispettivamente  di quella prevista dalla legge regionale per
il presidente e per i componenti del comitato regionale di  controllo
sugli atti degli enti locali.