Art. 13. 1. Ai componenti della commissione che risiedono stabilmente in comuni diversi da quello ove ha sede la commissione, qualora si rechino alla seduta, spetta un trattamento economico di trasferta pari a quello previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente. 2. Per i componenti dipendenti regionali il trattamento economico e' quello del livello cui sono inquadrati. 3. Ai componenti di cui ai commi precedenti spetta anche il rimborso delle spese di viaggio su mezzi di trasporto pubblico, escluso l'aereo, dal comune di residenza a quello ove ha sede la commissione. 4. In casi eccezionali, previa autorizzazione da parte del presidente della giunta regionale si puo' consentire l'uso del mezzo proprio senza responsabilita' della Regione. 5. In tal caso verra' corrisposta un'indennita' chilometrica ragguagliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente al momento del viaggio.