Art. 13.
 
   1.  Ai  componenti  della commissione che risiedono stabilmente in
comuni diversi da quello ove  ha  sede  la  commissione,  qualora  si
rechino  alla  seduta,  spetta  un trattamento economico di trasferta
pari a quello previsto per i dipendenti regionali  con  qualifica  di
dirigente.
   2.  Per i componenti dipendenti regionali il trattamento economico
e' quello del livello cui sono inquadrati.
   3.  Ai  componenti  di  cui  ai  commi  precedenti spetta anche il
rimborso delle spese di  viaggio  su  mezzi  di  trasporto  pubblico,
escluso  l'aereo,  dal  comune  di  residenza a quello ove ha sede la
commissione.
   4.  In  casi  eccezionali,  previa  autorizzazione  da  parte  del
presidente della giunta regionale si puo' consentire l'uso del  mezzo
proprio senza responsabilita' della Regione.
   5.  In  tal  caso  verra'  corrisposta  un'indennita' chilometrica
ragguagliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina  super  vigente
al momento del viaggio.