Art. 14.
 
   1.  Ai  componenti  della  commissione  che,  per ragioni del loro
ufficio, si rechino in localita'  distante  almeno  dieci  chilometri
dalla  localita'  di  residenza,  spetta  il trattamento di trasferta
nella misura e con le modalita' di cui all'articolo  precedente,  con
riferimento al comune di residenza.
   2. La missione deve essere autorizzata dal presidente della giunta
regionale ed il giorno e l'ora d'inizio e fine  della  stessa  devono
risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.