Art. 14. 1. Ai componenti della commissione che, per ragioni del loro ufficio, si rechino in localita' distante almeno dieci chilometri dalla localita' di residenza, spetta il trattamento di trasferta nella misura e con le modalita' di cui all'articolo precedente, con riferimento al comune di residenza. 2. La missione deve essere autorizzata dal presidente della giunta regionale ed il giorno e l'ora d'inizio e fine della stessa devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.