Art. 17. 1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 1013101 dello stato di previsione della spesa di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988. 2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sara' determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, addi' 31 luglio 1988 OLIVO