Art. 17.
 
   1.  All'onere  derivante  dalla presente legge si fa fronte con lo
stanziamento previsto al cap. 1013101 dello stato di previsione della
spesa di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988.
   2.  Per  gli  anni  successivi  la corrispondente spesa, cui si fa
fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8  della
legge  16 maggio 1970, n. 281, sara' determinata in ciascun esercizio
finanziario con la legge di bilancio della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, addi' 31 luglio 1988
 
                                OLIVO