Art. 3.
 
   1.    Qualora   la   commissione   non   provvede   a   comunicare
all'espropriante la perizia entro il termine  indicato  nell'articolo
precedente,  s'intende  confermata  l'indennita' provvisoria, che, in
tal modo, diviene definitiva.
   2.  L'espropriante  rende  noto  che  l'indennita'  provvisoria e'
divenuta definitiva mediante avviso  da  notificare  ai  proprietari,
nella forma degli atti processuali civili, e da pubblicare sul foglio
annunzi legali della provincia ed all'albo pretorio  del  comune  ove
sono situati i beni da espropriare.
   3.  Entro  trenta  giorni  dall'inserzione  dell'avviso sul foglio
annunzi  legali,  ovvero  dalla  piena  conoscenza  che  l'indennita'
provvisoria  e'  divenuta  definitiva, i proprietari e l'espropriante
possono proporre opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello,
ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.