Art. 3. 1. Qualora la commissione non provvede a comunicare all'espropriante la perizia entro il termine indicato nell'articolo precedente, s'intende confermata l'indennita' provvisoria, che, in tal modo, diviene definitiva. 2. L'espropriante rende noto che l'indennita' provvisoria e' divenuta definitiva mediante avviso da notificare ai proprietari, nella forma degli atti processuali civili, e da pubblicare sul foglio annunzi legali della provincia ed all'albo pretorio del comune ove sono situati i beni da espropriare. 3. Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso sul foglio annunzi legali, ovvero dalla piena conoscenza che l'indennita' provvisoria e' divenuta definitiva, i proprietari e l'espropriante possono proporre opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.