Art. 6.
 
   1. Gli esperti possono essere dichiarati decaduti dalla carica con
decreto  dell'assessore  regionale  ai  lavori   pubblici,   se   non
intervengono,  senza  giustificato  motivo,  a tre sedute consecutive
della commissione.
   2.  A  tal  fine  il  presidente  della  commissione  e'  tenuto a
trasmettere  tempestivamente  al  predetto  assessore   la   relativa
segnalazione.
   3.  Analoga  segnalazione,  per  gli  eventuali  provvedimenti  di
sostituzione, dovra' essere inviata dal presidente della  commissione
al  presidente dell'I.A.C.P. ed agli ingegneri capi dell'U.T.E. e del
genio  civile,  qualora  i  loro  delegati  non  partecipino,   senza
giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione.