Art. 6. 1. Gli esperti possono essere dichiarati decaduti dalla carica con decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici, se non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione. 2. A tal fine il presidente della commissione e' tenuto a trasmettere tempestivamente al predetto assessore la relativa segnalazione. 3. Analoga segnalazione, per gli eventuali provvedimenti di sostituzione, dovra' essere inviata dal presidente della commissione al presidente dell'I.A.C.P. ed agli ingegneri capi dell'U.T.E. e del genio civile, qualora i loro delegati non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione.