Art. 7.
 
   1.  Quando  uno  dei  componenti  cessa per qualsiasi motivo a far
parte della  commissione,  si  provvede  a  sostituirlo  nelle  forme
proprie della sua nomina.
   2.   Le   dimissioni   vengono   presentate  al  presidente  della
commissione che prende atto nella prima seduta  e  ne  da'  immediata
comunicazione all'organo competente a provvedere alla sostituzione.