Art. 2.
 
   1.  Per le finalita' indicate nel precedente articolo alla regione
Calabria  sono  attribuiti  pareri  e  facolta'  analoghi  a   quelli
riconosciuti agli enti fondatori dell'istituto.
   2.  Le forme e le modalita' sono definite con apposita convenzione
da stipulare tra la Regione e l'istituto stesso.
   3. La convenzione e' approvata dalla giunta regionale.
   4.  L'Istituto  dovra'  avere  in  ogni caso un organico minimo di
personale, costituito almeno da:
    un dirigente;
    due funzionari;
    due istruttori;
    un esecutore;
    un ausiliario.
   5.  All'assegnazione  del  personale nel numero e nelle qualifiche
sopra indicate, si provvede con  distacco  o  comando  del  personale
compreso nei ruoli dello Stato e/o della Regione, e/o della provincia
di Catanzaro, e/o del comune di Squillace.