Art. 2. 1. Per le finalita' indicate nel precedente articolo alla regione Calabria sono attribuiti pareri e facolta' analoghi a quelli riconosciuti agli enti fondatori dell'istituto. 2. Le forme e le modalita' sono definite con apposita convenzione da stipulare tra la Regione e l'istituto stesso. 3. La convenzione e' approvata dalla giunta regionale. 4. L'Istituto dovra' avere in ogni caso un organico minimo di personale, costituito almeno da: un dirigente; due funzionari; due istruttori; un esecutore; un ausiliario. 5. All'assegnazione del personale nel numero e nelle qualifiche sopra indicate, si provvede con distacco o comando del personale compreso nei ruoli dello Stato e/o della Regione, e/o della provincia di Catanzaro, e/o del comune di Squillace.