Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'onere  derivante dalla presente legge, valutato per l'anno
1988 in L. 100.000.000, si provvede con la  disponibilita'  esistente
sul  cap.  7001201  "Fondo  occorrente  per  far  fronte  agli  oneri
derivanti da provvedimenti legislativi che  si  perfezioneranno  dopo
l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti
alle funzioni normali (elenco n. 3)" dello stato di previsione  della
spesa del bilancio per l'anno 1988.
   2.   La   predetta   disponibilita'   di  bilancio  e'  utilizzata
nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa  a  carico
del  cap.  3132111  che si istituisce nello stato di previsione della
spesa,  per  l'esercizio  1988  con  la  denominazione   "Spese   per
l'adesione e per il contributo di finanziamento all'istituto di studi
Cassiodoro e sul medio evo in Calabria e lo stanziamento, in  termini
di competenza e di cassa, di L. 100.000.000".
   3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario
1989 la corrispondente spesa cui si fa fronte con i  fondi  spettanti
alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
sara' determinata in ciascun esercizio finanziario con  la  legge  di
approvazione  del  bilancio  della  Regione  e  con  l'apposita legge
finanziaria che l'accompagna.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, addi' 8 agosto 1988
 
                                OLIVO