Art. 2.
 
   1.  La  domanda  di assunzione in ruolo, di cui al primo capoverso
dell'art. 1, deve essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,  entro
trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
   La   presente   legge  regionale  sara'  pubbliata  nel  Bolletino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione dell'Umbria.
    Perugia, addi' 29 giugno 1988
 
                              MANDARINI