Art. 2. 1. La domanda di assunzione in ruolo, di cui al primo capoverso dell'art. 1, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubbliata nel Bolletino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria. Perugia, addi' 29 giugno 1988 MANDARINI