(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 40 del 1 luglio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio tartuficolo regionale.