(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 40
                         del 1 luglio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la
commercializzazione dei tartufi freschi o  conservati,  nel  rispetto
dei  principi  fondamentali  e  dei  criteri stabiliti dalla legge 16
dicembre  1985,  n.  752,  al  fine  di  tutelare  e  valorizzare  il
patrimonio tartuficolo regionale.