Art. 10. Raccolta a fini didattici e scientifici 1. Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca a fini didattici e scientifici, possono procedere in qualunque momento, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte della giunta regionale, alla raccolta di tartufi anche di specie non elencate all'art. 8. 2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, gli estremi del tesserino di cui all'art. 7, il luogo della raccolta e la durata.