Art. 10.
               Raccolta a fini didattici e scientifici
 
   1.  Gli  istituti  universitari, gli enti culturali o di ricerca a
fini didattici e scientifici, possono procedere in qualunque momento,
previo  rilascio  di  specifica  autorizzazione da parte della giunta
regionale, alla raccolta di tartufi  anche  di  specie  non  elencate
all'art. 8.
   2.  Nella  domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi
delle persone addette alla raccolta, gli estremi del tesserino di cui
all'art. 7, il luogo della raccolta e la durata.