Art. 11.
            Delimitazione delle zone vocate alla raccolta
 
   1.  La  giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e
avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica,  entro
18  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge, provvede a
 
predisporre una cartografia in scala 1:50.000, per la  individuazione
delle zone tartuficole, di cui all'art. 7 ultimo comma della legge 16
dicembre 1985, n. 752.