Art. 11. Delimitazione delle zone vocate alla raccolta 1. La giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e avvalendosi della consulenza di esperti in materia micologica, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a predisporre una cartografia in scala 1:50.000, per la individuazione delle zone tartuficole, di cui all'art. 7 ultimo comma della legge 16 dicembre 1985, n. 752.