Art. 12. Tassa di concessione 1. E' istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca e la raccolta dei tartufi nella misura annua di lire 18.000. 2. La tassa e' corrisposta, mediante versamento su c/c postale intestato alla tesoreria della Regione, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce ed e' disciplinata dalla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50. 3. L'automazione alla raccolta dei tartufi s'intende rinnovata con il versamento, entro il termine previsto dal comma 2, della tassa annuale. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza. 4. La tassa di concessione non si applica ai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprieta' o, comunque, da essi condotti, ne' a coloro che, consorziati ai sensi dell'art. 6, esercitino la raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio. 5. Il titolo quinto, Agricoltura, della tariffa allegata alla legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali", e' integrato come previsto nell'allegato A) alla presente legge.