Art. 12.
                         Tassa di concessione
 
   1.  E' istituita una tassa di concessione regionale per la ricerca
e la raccolta dei tartufi nella misura annua di lire 18.000.
   2.  La  tassa  e'  corrisposta, mediante versamento su c/c postale
intestato alla tesoreria della Regione, entro il 31 gennaio dell'anno
cui  si  riferisce  ed e' disciplinata dalla legge regionale 8 maggio
1980, n. 50.
   3. L'automazione alla raccolta dei tartufi s'intende rinnovata con
il versamento, entro il termine previsto dal  comma  2,  della  tassa
annuale.  La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente
al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli  organi
preposti alla vigilanza.
   4.  La  tassa  di  concessione  non  si applica ai raccoglitori di
tartufi su fondi di loro proprieta' o, comunque,  da  essi  condotti,
ne'  a  coloro  che,  consorziati ai sensi dell'art. 6, esercitino la
raccolta su fondi di altri soggetti aderenti al medesimo consorzio.
   5.  Il  titolo  quinto,  Agricoltura,  della tariffa allegata alla
legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 "Disciplina  delle  tasse  sulle
concessioni  regionali",  e' integrato come previsto nell'allegato A)
alla presente legge.