Art. 13. Sanzioni amministrative 1. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria. 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, nei limiti massimi accanto a ciascuna indicati: a) per la raccolta senza il tesserino prescritto: 1) da L. 150.000 a L. 900.000 se il tesserino non e' stato conseguito; 2) da L. 10.000 a L. 60.000 se, pur avendo conseguito il tesserino, il titolare non e' in grado di esibirlo, sempreche' se ne dimostri il possesso e la validita' esibendolo nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di contestazione dell'infrazione all'autorita' preposta all'applicazione delle sanzioni amministrative; b) per la raccolta in periodo vietato, o senza l'ausilio del cane addestrato o con piu' di due cani, o con attrezzo non idoneo da L. 100.000 a L. 600.000; c) per la raccolta dei tartufi con lavorazione andante del terreno da L. 150.000 a L. 900.000 per metro quadrato di superficie o frazione di esso; d) per l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra estratta, per ogni 5 buche o frazioni di cinque non riempite a regola d'arte da L. 50.000 a L. 300.000; e) per la raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di 15 anni dalla messa a dimora di piante; per la raccolta nelle ore notturne ovvero nelle aree demaniali della Regione senza la prevista autorizzazione da L. 25.000 a L. 150.000; f) per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate riconosciute da L. 100.000 a L. 600.000; g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati da L. 25.000 a L. 150.000; h) per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva difformi dal modello approvato, da L. 25.000 a L. 150.000 con l'obbligo di rimozione immediata; i) per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come controllate o coltivate, da L. 500.000 a L. 3.000.000 con l'obbligo di rimozione immediata; l) per la violazione agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, da L. 500.000 a L. 3.000.000; m) per il commercio dei tartufi diversi da quelli indicati nell'art. 8 da L. 500.000 a L. 3.000.000. 3. Le violazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) comportano il ritiro del tesserino e la sospensione dell'autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell'ipotesi di recidiva puo' disporsi la revoca definitiva dell'autorizzazione. 4. Le sanzioni pecunirie e le sanzioni amministrative accessorie sono irrogate dal presidente della giunta regionale, con l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.