Art. 13.
                       Sanzioni amministrative
 
   1.  Ogni  violazione  delle  norme contenute nella presente legge,
fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorita' giudiziaria per
i  reati  previsti  dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli
estremi, comporta la confisca  del  prodotto  ed  e'  punita  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria.
   2.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  sono  applicate  per
ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di ricerca,
raccolta  e  commercializzazione  dei  tartufi,  nei  limiti  massimi
accanto a ciascuna indicati:
     a) per la raccolta senza il tesserino prescritto:
     1)  da  L.  150.000  a  L.  900.000 se il tesserino non e' stato
conseguito;
     2)  da  L.  10.000  a  L.  60.000  se,  pur avendo conseguito il
tesserino, il titolare non e' in grado di esibirlo, sempreche' se  ne
dimostri il possesso e la validita' esibendolo nel termine perentorio
di  20   giorni   dalla   data   di   contestazione   dell'infrazione
all'autorita'     preposta     all'applicazione     delle    sanzioni
amministrative;
     b)  per  la  raccolta  in periodo vietato, o senza l'ausilio del
cane addestrato o con piu' di due cani, o con attrezzo non idoneo  da
L. 100.000 a L. 600.000;
     c)  per  la  raccolta  dei  tartufi  con lavorazione andante del
terreno da L. 150.000 a L. 900.000 per metro quadrato di superficie o
frazione di esso;
     d) per l'apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento
con la terra estratta, per ogni 5 buche  o  frazioni  di  cinque  non
riempite a regola d'arte da L. 50.000 a L. 300.000;
     e)  per  la  raccolta  nelle  aree  rimboschite  prima  che  sia
trascorso un periodo di 15 anni dalla messa a dimora di  piante;  per
la  raccolta  nelle  ore  notturne  ovvero nelle aree demaniali della
Regione senza la prevista autorizzazione da L. 25.000 a L. 150.000;
     f) per la raccolta abusiva dei tartufi nelle tartufaie coltivate
o controllate riconosciute da L. 100.000 a L. 600.000;
     g) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati da L. 25.000 a
L. 150.000;
     h)  per  l'apposizione  o  mantenimento  di  tabelle  di riserva
difformi dal modello  approvato,  da  L.  25.000  a  L.  150.000  con
l'obbligo di rimozione immediata;
     i)  per l'apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle
tartufaie non  riconosciute  come  controllate  o  coltivate,  da  L.
500.000 a L. 3.000.000 con l'obbligo di rimozione immediata;
     l)  per la violazione agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14
della legge 16 dicembre 1985, n. 752, da L. 500.000 a L. 3.000.000;
     m)  per  il  commercio  dei  tartufi  diversi da quelli indicati
nell'art. 8 da L. 500.000 a L. 3.000.000.
   3.  Le  violazioni  di  cui  alle  lettere  b), c), d), e), f), g)
comportano   il   ritiro   del    tesserino    e    la    sospensione
dell'autorizzazione da 2 mesi a 2 anni. Nell'ipotesi di recidiva puo'
disporsi la revoca definitiva dell'autorizzazione.
   4.  Le  sanzioni pecunirie e le sanzioni amministrative accessorie
sono  irrogate   dal   presidente   della   giunta   regionale,   con
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689.