Art. 14.
                          V i g i l a n z a
 
   1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata
agli agenti del Corpo forestale dello Stato, alle  guardie  venatorie
provinciali,  agli  organi  di  polizia  locale urbana e rurale, alle
guardie giurate volontarie, come previsto dall'art. 15 della legge 16
dicembre 1985, n. 752, nonche' al personale incaricato ai sensi della
legge regionale 15 aprile 1974 e successive modificazioni.
   2. Agli agenti giurati volontari si applicano gli articoli 19 e 20
del regolamento 5 agosto  1977,  n.  7,  di  esecuzione  della  legge
regionale 15 aprile 1974, n. 53.