Art. 14. V i g i l a n z a 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, alle guardie giurate volontarie, come previsto dall'art. 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, nonche' al personale incaricato ai sensi della legge regionale 15 aprile 1974 e successive modificazioni. 2. Agli agenti giurati volontari si applicano gli articoli 19 e 20 del regolamento 5 agosto 1977, n. 7, di esecuzione della legge regionale 15 aprile 1974, n. 53.