Art. 15.
               Interventi a favore della tartuficoltura
 
   1.  Al  fine  del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione
della  tartuficoltura,  la  giunta   regionale   e'   autorizzata   a
promuovere,  nei  limiti  di  spesa previsti dalla presente legge, le
seguenti iniziative:
     a) studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazione
e assistenza tecnica nel settore, in collaborazione con gli  istituti
univeritari  e  con  i  centri  indicati  nell'art.  2 della legge 16
dicembre 1985, n. 752;
     b)  attivita' formative di qualificazione e di aggiornamento del
personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza;
     c)  coltivazione  nei  vivai  regionali  di  piante  idonee allo
sviluppo della tartuficoltura.
   2.  La  giunta  regionale puo' inoltre concedere contributi a enti
pubblici,   associazioni   micologiche   e   privati   che   assumono
direttamente   iniziative   per   la  valorizzazione  del  patrimonio
tartuficolo.
   3. I contributi sono concessi nelle seguenti misure:
    fino  al  50%  della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative
promosse da privati;
    fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di
enti pubblici e associazioni micologiche.
   4.   La   liquidazione   del   contributo   verra'  effettuata  su
presentazione della rendicontazione della spesa.