Art. 15. Interventi a favore della tartuficoltura 1. Al fine del miglioramento, sviluppo, tutela e valorizzazione della tartuficoltura, la giunta regionale e' autorizzata a promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, le seguenti iniziative: a) studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazione e assistenza tecnica nel settore, in collaborazione con gli istituti univeritari e con i centri indicati nell'art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752; b) attivita' formative di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza; c) coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura. 2. La giunta regionale puo' inoltre concedere contributi a enti pubblici, associazioni micologiche e privati che assumono direttamente iniziative per la valorizzazione del patrimonio tartuficolo. 3. I contributi sono concessi nelle seguenti misure: fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative promosse da privati; fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile per le iniziative di enti pubblici e associazioni micologiche. 4. La liquidazione del contributo verra' effettuata su presentazione della rendicontazione della spesa.