Art. 16. Norme finanziarie 1. All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, si fa fronte, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988 e contemporanea istituzione del cap. 12020 denominato "Spese per iniziative di tutela a valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale", con lo stanziamento di lire 50 milioni per competenza e per cassa. 2. Gli oneri relativi agli anni 1989 e successivi saranno determinati, dalla legge finanziaria di cui all'art. 32- bis della legge 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge 7 settembre 1982, n. 43, nonche' dai proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all'art. 12 e dalle sanzioni amministrative di cui all'art. 13. 3. I proventi derivanti dalla tassa di concessione regionale di cui all'art. 12 della presente legge, saranno introitati al cap. 150 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. 4. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 13 saranno introitate al cap. 7940 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale, denominato "Proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di tartuficoltura".