Art. 16.
                          Norme finanziarie
 
   1.  All'onere  di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione delle
iniziative previste dalla presente  legge,  si  fa  fronte,  mediante
riduzione  di  pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo di
riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 80020 dello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  regionale  per  l'esercizio
finanziario  1988  e  contemporanea  istituzione   del   cap.   12020
denominato  "Spese  per  iniziative  di  tutela  a valorizzazione del
patrimonio tartuficolo regionale", con lo  stanziamento  di  lire  50
milioni per competenza e per cassa.
   2.  Gli  oneri  relativi  agli  anni  1989  e  successivi  saranno
determinati, dalla legge finanziaria di cui all'art.  32-  bis  della
legge  9  dicembre  1977,  n.  72, modificata dalla legge 7 settembre
1982,  n.  43,  nonche'  dai  proventi  derivanti  dalla   tassa   di
concessione   regionale   di   cui   all'art.  12  e  dalle  sanzioni
amministrative di cui all'art. 13.
   3.  I  proventi  derivanti dalla tassa di concessione regionale di
cui all'art. 12 della presente legge, saranno introitati al cap.  150
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.
   4.  I  proventi  derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al
precedente  art.  13  saranno  introitate  al  cap.  7940  di   nuova
istituzione  nella  parte  entrata del bilancio regionale, denominato
"Proventi  derivanti  da  infrazioni  alle  norme   in   materia   di
tartuficoltura".