Art. 17. Norme transitorie e finali 1. Le autorizzazioni alla ricerca e alla raccolta dei tartufi rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validita' fino al primo espletamento delle procedure di cui all'art. 7. 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752. Art.18. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Veneto. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, addi' 28 giugno 1988 BERNINI ------------------------------------------------------- (Omissis).