Art. 17.
                      Norme transitorie e finali
 
   1.  Le  autorizzazioni  alla  ricerca  e alla raccolta dei tartufi
rilasciate sino alla data di entrata in vigore della presente  legge,
conservano  validita'  fino  al primo espletamento delle procedure di
cui all'art. 7.
   2.  Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si
applica la disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752.
 
                               Art.18.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1.  La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44
dello statuto ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Veneto.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Veneto.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Veneto.
    Venezia, addi' 28 giugno 1988
 
                               BERNINI
 
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   (Omissis).