Art. 2. Ricerca, raccolta dei tartufi e diritto di riserva 1. La ricerca e la raccolta dei tartufi e' libera nei boschi e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi tramite l'affissione delle tabelle previste al successivo comma. 2. Hanno diritto di proprieta' sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono, purche' vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse. 3. In attuazione di quanto disposto dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico e' confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.