Art. 2.
          Ricerca, raccolta dei tartufi e diritto di riserva
 
   1. La ricerca e la raccolta dei tartufi e' libera nei boschi e nei
terreni  non  coltivati,  a  condizione  che  sui  medesimi  non  sia
esplicitamente   esercitato  il  diritto  di  riserva  da  parte  del
proprietario  o  conduttore  dei  fondi  tramite  l'affissione  delle
tabelle previste al successivo comma.
   2.   Hanno  diritto  di  proprieta'  sui  tartufi  prodotti  nelle
tartufaie coltivate o controllate  tutti  coloro  che  le  conducono,
purche'  vengano  apposte  apposite  tabelle delimitanti le tartufaie
stesse.
   3.  In  attuazione  di  quanto disposto dell'art. 4 della legge 16
giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico e' confermato
il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.