Art. 3. Tartufaie controllate 1. Si intende per tartufaia controllata quella costituita su terreni dove crescono tartufi allo stato naturale, incrementata e sottoposta a miglioramenti colturali. 2. E' considerato incremento della tartufaia la messa a dimora nelle radure di idonee piante tartufigene. 3. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni: a) decespugliamento o diradamento della tartufaia; b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione che valorizzi anche le specie tartufigene arbustive; c) sarchiatura annuale della tartufaia; d) potatura delle piante simbionti; e) pacciamatura sulle superfici delle tartufaie, da eseguirsi ogni anno; f) graticciate traversali sulla superficie del terreno per evitare erosioni superficiali quando la pendenza e' eccessiva e rinnovamento delle stesse graticciate ogni qualvolta sia necessario; g) drenaggio e governo delle acque superficiali; h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie; i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario. 4. I miglioramenti dovranno essere eseguiti a regola d'arte nell'ambito della superficie delle tartufaie; l'operazione prevista alla lettera b) del comma 3 deve essere obbligatoriamente eseguita.