Art. 3.
                        Tartufaie controllate
 
   1.  Si  intende  per  tartufaia  controllata  quella costituita su
terreni dove crescono tartufi allo  stato  naturale,  incrementata  e
sottoposta a miglioramenti colturali.
   2.  E'  considerato  incremento  della tartufaia la messa a dimora
nelle radure di idonee piante tartufigene.
   3. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
     a) decespugliamento o diradamento della tartufaia;
     b)  trasformazione  in alto fusto del bosco, secondo un progetto
di conversione che valorizzi anche le specie tartufigene arbustive;
     c) sarchiatura annuale della tartufaia;
     d) potatura delle piante simbionti;
     e)  pacciamatura  sulle  superfici delle tartufaie, da eseguirsi
ogni anno;
     f)  graticciate  traversali  sulla  superficie  del  terreno per
evitare erosioni superficiali  quando  la  pendenza  e'  eccessiva  e
rinnovamento delle stesse graticciate ogni qualvolta sia necessario;
     g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
     h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle tartufaie;
     i) ogni altro intervento ritenuto utile o necessario.
   4.  I  miglioramenti  dovranno  essere  eseguiti  a  regola d'arte
nell'ambito della superficie delle tartufaie;  l'operazione  prevista
alla lettera b) del comma 3 deve essere obbligatoriamente eseguita.