Art. 4.
                         Tartufaie coltivate
 
   1.  Per  tartufaie  coltivate  si  intendono  quelle costituite da
impianti  realizzati  mediante  la   messa   a   dimora   di   piante
preventivamente  micorrizate  e  sottoposte  alle  cure colturali e i
miglioramenti indicati all'art. 3, comma 3.