Art. 5. Riconoscimento delle tartufaie 1. Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate ai sensi dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, avviene, su istanza degli interessati, con decreto del presidente della giunta regionale. 2. A tal fine i soggetti interessati che ne abbiano titolo devono presentare istanza al presidente della giunta regionale allegando la seguente documentazione redatta da un tecnico qualificato nel settore agro-forestale: a) planimetria catastale in scala adeguata che individui, con esattezza, l'area in cui viene richiesto il riconoscimento con l'indicazione della destinazione colturale dei terreni; b) relazione contenente tutti gli elementi atti a evidenziare le caratteristiche intrinseche dei terreni da destinare a tartufaia. In particolare devono essere specificati: giacitura del terreno; descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche; tipo di vegetazione, numero e specie delle piante tartufigene presenti nell'area interessata; numero e specie delle piantine tartufigene che si intendono mettere a dimora con l'indicazione del vivaio di provenienza; piano colturale e di conservazione della tartufaia. 3. Le tartufaie riconosciute sono delimitate da apposite tabelle conformi alle indicazioni di cui al citato art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e alle caratteristiche che verranno definite con provvedimeno della giunta regionale. 4. Il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile su richiesta dei soggetti interessati con le procedure di cui al primo comma. 5. Il mancato adempimento alle prescrizioni previste agli articoli 3 e 4 comporta la revoca immediata del riconoscimento. L'interessato al nuovo riconoscimento non puo' richiedere la relativa attestazione prima del termine di un anno dalla data del provvedimento di revoca. 6. La giunta regionale istituisce un albo per l'iscrizione delle tartufaie riconosciute.