Art. 7. Autorizzazione alla raccolta 1. Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di apposito tesserino di idoneita' che autorizza alla ricerca e alla raccolta. 2. Il tesserino deve essere conforme al modello approvato dalla giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 16 dicembre 1985, n. 752. 3. Ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le autorizzazioni alla raccolta hanno valore sull'intero territorio nazionale. 4. Il rilascio del tesserino e' subordinato all'esito favorevole di apposito esame per l'accertamento della idoneita' degli interessati. 5. L'esame viene svolto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale ed e' composta da: a) il dirigente coordinatore del dipartimento foreste ed economia montana o da un suo delegato che la presiede; b) da un funzionario regionale designato dalla giunta regionale; c) da un esperto scelto tra quelli segnalati dalle associazioni micologiche piu' rappresentative a livello regionale; d) da un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalle facollta' universitarie di scienze agrarie, forestali e scienze naturali. Funge da segretario un dipendente del dipartimento foreste ed economia montana nominato dall presidente della giunta regionale. La commissione dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati. Con lo stesso decreto, si provvede alla nomina dei membri supplenti che partecipano in caso di assenza o impedimento dei titolari. Ai componenti la commissione, che non siano dipendenti della Regione, e' corrisposta un'indennita' di presenza nella misura di cui all'art. 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni. Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi, la vigente normativa nazionale e regionale, la biologia e il riconoscimento delle varie specie di tartufo. 6. Per sostenere l'esame per il rilascio del tesserino gli interessati presentano domanda in carta legale indirizzata al presidente della giunta regionale. Alla domanda devono essere allegati: a) certificato di residenza; b) due fotografie formato tessera di cui una autentica. Il tesserino ha validita' quinquennale e viene rinnovato alla scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami. L'eta' minima del raccoglitore non deve essere inferiore ai 14 anni.