Art. 7.
                     Autorizzazione alla raccolta
 
   1.  Per  praticare  la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono
essere muniti di apposito tesserino di idoneita' che  autorizza  alla
ricerca e alla raccolta.
   2.  Il  tesserino  deve essere conforme al modello approvato dalla
giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 5 della  legge  16
dicembre 1985, n. 752.
   3.  Ai  sensi  dell'art.  5,  sesto comma, della legge 16 dicembre
1985,  n.  752,  le  autorizzazioni  alla   raccolta   hanno   valore
sull'intero territorio nazionale.
   4.  Il  rilascio del tesserino e' subordinato all'esito favorevole
di  apposito  esame  per   l'accertamento   della   idoneita'   degli
interessati.
   5.  L'esame  viene  svolto da una commissione nominata con decreto
del presidente della giunta regionale ed e' composta da:
     a)   il  dirigente  coordinatore  del  dipartimento  foreste  ed
economia montana o da un suo delegato che la presiede;
     b) da un funzionario regionale designato dalla giunta regionale;
     c)  da un esperto scelto tra quelli segnalati dalle associazioni
micologiche piu' rappresentative a livello regionale;
     d)  da  un  esperto  micologo  scelto tra quelli segnalati dalle
facollta' universitarie  di  scienze  agrarie,  forestali  e  scienze
naturali.
   Funge  da  segretario  un  dipendente  del dipartimento foreste ed
economia montana nominato dall presidente della giunta regionale.
   La  commissione  dura in carica cinque anni e i componenti possono
essere riconfermati.
   Con  lo  stesso  decreto,  si  provvede  alla  nomina  dei  membri
supplenti che partecipano  in  caso  di  assenza  o  impedimento  dei
titolari.
   Ai  componenti  la  commissione,  che  non  siano dipendenti della
Regione, e' corrisposta un'indennita' di presenza nella misura di cui
all'art.  5  della  legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive
modificazioni.
   Le materie d'esame riguardano le tecniche di raccolta dei tartufi,
la  vigente  normativa  nazionale  e  regionale,  la  biologia  e  il
riconoscimento delle varie specie di tartufo.
   6.  Per  sostenere  l'esame  per  il  rilascio  del  tesserino gli
interessati  presentano  domanda  in  carta  legale  indirizzata   al
presidente   della  giunta  regionale.  Alla  domanda  devono  essere
allegati:
     a) certificato di residenza;
     b) due fotografie formato tessera di cui una autentica.
   Il  tesserino  ha  validita'  quinquennale  e viene rinnovato alla
scadenza, su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami.
   L'eta'  minima  del  raccoglitore  non deve essere inferiore ai 14
anni.