Art. 8. Orari, periodi e modalita' di raccolta 1. La raccolta dei tartufi e' consentita nei seguenti periodi: Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco - dal 1 ottobre al 31 dicembre; Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato - dal 15 novembre al 15 marzo; Tuber Brumale varieta' moschatum, detto volgarmente tartufo moscato - dal 15 novembre al 15 marzo; Tuber cestivum Vitt., detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone - dal 1 maggio al 30 novembre; Tuber aestivum var. uncinatum, detto volgarmente tartufo uncinato - dal 1 ottobre al 31 dicembre; Tuber brumale Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera - dal 1 gennaio al 15 marzo; Tuber Borchii Vitt. o Tuber albidum Pico, detto volgarmente bianchetto o marzuolo - dal 15 gennaio al 30 aprile; Tuber macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio - dal 1 settembre al 31 dicembre; Tuber mesentericum Vitt., detto volgarmente tartufo nero ordinario - dal 1 settembre al 31 gennaio. 2. In relazione alle particolarita' climatiche e ambientali, la giunta regionale, puo' variare il calendario di raccolta, sentito il parere di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all'art. 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752. 3. La giunta regionale, su indicazione del dipartimento foreste ed economia montana, puo' ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocita' nei rapporti tra il micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco. 4. La ricerca deve essere effettuata con l'ausilio di uno o al massimo due cani, e lo scavo e' consentito con l'eventuale impiego del "vanghetto" o "vanghella" avente una lama di forma rettangolare della lunghezza massima di cm 10, della larghezza massima in punta di cm 3 e dotata di manico, al massimo di cm 50, e deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato. 5. Nel periodo di raccolta dei tartufi il cane, purche' sotto la stretta sorveglianza del raccoglitore, puo' vagare in campagna anche in deroga al divieto di cui all'art. 32 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30. 6. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi debbono essere subito dopo riempite con la terra precedentemente rimossa e il terreno deve essere regolarmente livellato. 7. E' vietata la raccolta mediante lavorazione andante del terreno. 8. La raccolta dei tartufi e' vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole. 9. E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante. 10. E' vietata la raccolta dei tartufi fuori dal periodo consentito; e' altresi' vietata la raccolta di tartufi non maturi o avariati; in caso di erroneo ritrovamento e' fatto obbligo di riporli nel luogo di raccolta.