Art. 8.
                Orari, periodi e modalita' di raccolta
 
   1. La raccolta dei tartufi e' consentita nei seguenti periodi:
    Tuber  magnatum  Pico,  detto volgarmente tartufo bianco - dal 1
ottobre al 31 dicembre;
    Tuber melanosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero pregiato
- dal 15 novembre al 15 marzo;
    Tuber  Brumale  varieta'  moschatum,  detto  volgarmente  tartufo
moscato - dal 15 novembre al 15 marzo;
    Tuber  cestivum  Vitt.,  detto  volgarmente  tartufo  d'estate  o
scorzone - dal 1 maggio al 30 novembre;
    Tuber aestivum var. uncinatum, detto volgarmente tartufo uncinato
- dal 1 ottobre al 31 dicembre;
    Tuber  brumale  Vitt., detto volgarmente tartufo nero d'inverno o
trifola nera - dal 1 gennaio al 15 marzo;
    Tuber  Borchii  Vitt.  o  Tuber  albidum  Pico, detto volgarmente
bianchetto o marzuolo - dal 15 gennaio al 30 aprile;
    Tuber  macrosporum Vitt., detto volgarmente tartufo nero liscio -
dal 1 settembre al 31 dicembre;
    Tuber   mesentericum   Vitt.,   detto  volgarmente  tartufo  nero
ordinario - dal 1 settembre al 31 gennaio.
   2.  In  relazione  alle particolarita' climatiche e ambientali, la
giunta regionale, puo' variare il calendario di raccolta, sentito  il
parere di uno dei centri di ricerca specializzati indicati all'art. 2
della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
   3. La giunta regionale, su indicazione del dipartimento foreste ed
economia montana, puo' ulteriormente limitare o vietare  la  raccolta
dei   tartufi   in   quelle   zone   in   cui   possono  manifestarsi
nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori  biotici
o  abiotici  che regolano la reciprocita' nei rapporti tra il micelio
tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco.
   4.  La  ricerca  deve  essere effettuata con l'ausilio di uno o al
massimo due cani, e lo scavo e' consentito  con  l'eventuale  impiego
del  "vanghetto"  o "vanghella" avente una lama di forma rettangolare
della lunghezza massima di cm 10, della larghezza massima in punta di
cm  3 e dotata di manico, al massimo di cm 50, e deve essere limitato
al punto ove il cane lo ha iniziato.
   5.  Nel  periodo di raccolta dei tartufi il cane, purche' sotto la
stretta sorveglianza del raccoglitore, puo' vagare in campagna  anche
in  deroga  al  divieto  di  cui all'art. 32 della legge regionale 14
luglio 1978, n. 30.
   6.  Le  buche  aperte  per l'estrazione dei tartufi debbono essere
subito dopo riempite  con  la  terra  precedentemente  rimossa  e  il
terreno deve essere regolarmente livellato.
   7.  E'  vietata  la  raccolta  mediante  lavorazione  andante  del
terreno.
   8.  La raccolta dei tartufi e' vietata durante le ore notturne, da
un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
   9. E' vietata la raccolta dei tartufi nelle aree rimboschite prima
che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.
   10.   E'  vietata  la  raccolta  dei  tartufi  fuori  dal  periodo
consentito; e' altresi' vietata la raccolta di tartufi non  maturi  o
avariati; in caso di erroneo ritrovamento e' fatto obbligo di riporli
nel luogo di raccolta.