Art. 9.
                    Ricerca e raccolta dei tartufi
                 nelle foreste del demanio regionale
 
   1.  La  giunta regionale stabilisce, entro il 20 settembre di ogni
anno, il numero  massimo  delle  autorizzazioni  che  possono  essere
rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del
demanio regionale.
   2. Il numero delle autorizzazioni e' determinato in relazione alla
necessita' di non alterare i fattori che permettono  la  riproduzione
del tartufo e la protezione del bosco.
   3.   Le   autorizzazioni  sono  nominative  e  vengono  rilasciate
prioritariamente a cittadini per i  quali  la  raccolta  dei  tartufi
costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti
all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio
regionale.   Sono   esclusi   dal  rilascio  delle  autorizzazioni  i
conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate o controllate.
   Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui e' consentita la
raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validita' annuale.
   E'   fatto   divieto  rilasciare  autorizzazioni  differenziate  o
riferite a periodi predeterminati.
   Le  autorizzazioni  vengono  rilasciate  gratuitamente  dagli enti
preposti alla gestione delle foreste del demanio regionale sulla base
di quanto stabilito nel presente articolo.