Art. 9. Ricerca e raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale 1. La giunta regionale stabilisce, entro il 20 settembre di ogni anno, il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate per la ricerca e la raccolta dei tartufi nelle foreste del demanio regionale. 2. Il numero delle autorizzazioni e' determinato in relazione alla necessita' di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo e la protezione del bosco. 3. Le autorizzazioni sono nominative e vengono rilasciate prioritariamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare e ai residenti, dediti all'agricoltura, dei comuni nei quali ricadono le foreste del demanio regionale. Sono esclusi dal rilascio delle autorizzazioni i conduttori, a qualsiasi titolo, di tartufaie coltivate o controllate. Le autorizzazioni sono riferite al periodo in cui e' consentita la raccolta stabilita dalla presente legge e hanno validita' annuale. E' fatto divieto rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati. Le autorizzazioni vengono rilasciate gratuitamente dagli enti preposti alla gestione delle foreste del demanio regionale sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.