Art. 2.
                        Soggetti e contributi
 
   1. Possono essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge i
progetti  inoltrati  da  consorzi  e  societa'  consortili   previsti
dall'art.  6  della  legge  8 agosto 1985, n. 443, nonche' da imprese
individuali o societa' artigiane.
   2. Il contributo, in conto capitale, copre le spese di acquisto di
fabbricati, terreni e pertinenze, fino al 25% dei loro  costi,  e  le
spese  di  recupero  e  approntamento  di  condizioni  di sicurezza e
salvaguardia dell'ambiente, fino al 35% dei loro  costi,  nel  limite
massimo complessivo di L. 50.000.000.
   3. Tale limite e' elevato a 250.000.000 per i progetti di acquisto
e recupero di complessi produttivi dismessi predisposti da consorzi e
societa' consortili al fine di insediarvi aziende artigiane in numero
non inferiore a tre.
   4.  La  proprieta' dei complessi edilizi acquistati ai sensi della
presente legge non puo' essere alienata prima di cinque anni.
   5.  La  giunta  regionale  determina  con  proprio provvedimento i
criteri  per  la  concessione  dei  contributi  tenendo  conto  delle
seguenti priorita':
    interventi  che  consentono  il  recupero funzionale di complessi
edilizi dismessi e significativi ubicati all'interno di aree  urbane,
anche aventi caratteristiche di archeologia industriale;
    interventi  che  garantiscano  la  creazione  di  nuovi  posti di
lavoro.