Art. 2. Soggetti e contributi 1. Possono essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge i progetti inoltrati da consorzi e societa' consortili previsti dall'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' da imprese individuali o societa' artigiane. 2. Il contributo, in conto capitale, copre le spese di acquisto di fabbricati, terreni e pertinenze, fino al 25% dei loro costi, e le spese di recupero e approntamento di condizioni di sicurezza e salvaguardia dell'ambiente, fino al 35% dei loro costi, nel limite massimo complessivo di L. 50.000.000. 3. Tale limite e' elevato a 250.000.000 per i progetti di acquisto e recupero di complessi produttivi dismessi predisposti da consorzi e societa' consortili al fine di insediarvi aziende artigiane in numero non inferiore a tre. 4. La proprieta' dei complessi edilizi acquistati ai sensi della presente legge non puo' essere alienata prima di cinque anni. 5. La giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri per la concessione dei contributi tenendo conto delle seguenti priorita': interventi che consentono il recupero funzionale di complessi edilizi dismessi e significativi ubicati all'interno di aree urbane, anche aventi caratteristiche di archeologia industriale; interventi che garantiscano la creazione di nuovi posti di lavoro.