Art. 4.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Per  le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la
spesa di lire 2 miliardi nell'esercizio 1988. Al  relativo  onere  si
provvede,  ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della vigente legge
regionale di contabilita', mediante prelevamento di lire  1  miliardo
dalla  partita  n. 3 "Sviluppo dell'artigianato" e di lire 1 miliardo
dalla partita n. 22 "Interventi  straordinari  per  il  recupero  del
patrimonio   edilizio  nel  settore  secondario"  del  fondo  globale
iscritto al cap. 80230 dello  stato  di  previsione  della  spesa  di
bilancio per l'esercizio finanziario 1987.
   2.  Nello  stato  di previsione della spesa di bilancio per l'anno
finanziario 1988 e' istituito il cap.  21272  denominato  "Contributi
per  il  recupero  del  patrimonio  edilizio a favore di insediamenti
artigiani" con lo stanziamento di lire 2 miliardi  per  competenza  e
cassa.