Art. 4. Norma finanziaria 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi nell'esercizio 1988. Al relativo onere si provvede, ai sensi del quinto comma dell'art. 19 della vigente legge regionale di contabilita', mediante prelevamento di lire 1 miliardo dalla partita n. 3 "Sviluppo dell'artigianato" e di lire 1 miliardo dalla partita n. 22 "Interventi straordinari per il recupero del patrimonio edilizio nel settore secondario" del fondo globale iscritto al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1987. 2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1988 e' istituito il cap. 21272 denominato "Contributi per il recupero del patrimonio edilizio a favore di insediamenti artigiani" con lo stanziamento di lire 2 miliardi per competenza e cassa.