(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 21 giugno 1988) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670: Visto l'art. 15 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39; Vista la delibera della giunta provinciale 28 settembre 1987, n. 5814; Decreta: E' emanato, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto, il regolamento di esecuzione concernente il controllo di qualita' ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, addi' 28 aprile 1988 MAGNAGO Registrato alla Corte dei conti addi' 4 giugno 1988 Registro n. 11, foglio n. 21 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CONCERNENTE IL CONTROLLO DI QUALITA' AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 DICEMBRE 1982, N. 39. Art. 1. Campo di applicazione 2. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 15 e 22 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39, di seguito citata come legge provinciale n. 39/1982, i controlli di qualita' nei laboratori d'analisi mediche pubblici e privati della provincia di Bolzano.