(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
            Trentino-Alto Adige n. 27 del 21 giugno 1988)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670:
   Visto l'art. 15 della legge provinciale 7 dicembre 1982, n. 39;
   Vista  la  delibera della giunta provinciale 28 settembre 1987, n.
5814;
 
                               Decreta:
 
   E'  emanato,  nel  testo  allegato  che  fa  parte  integrante del
presente  decreto,  il  regolamento  di  esecuzione  concernente   il
controllo di qualita' ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 7
dicembre 1982, n. 39.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare.
    Bolzano, addi' 28 aprile 1988
 
                               MAGNAGO
 
 Registrato alla Corte dei conti addi' 4 giugno 1988
Registro n. 11, foglio n. 21
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CONCERNENTE IL CONTROLLO DI QUALITA' AI
   SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 DICEMBRE 1982, N. 39.
 
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
 
   2.  Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 15
e 22 della legge provinciale 7  dicembre  1982,  n.  39,  di  seguito
citata come legge provinciale n. 39/1982, i controlli di qualita' nei
laboratori d'analisi mediche pubblici e privati  della  provincia  di
Bolzano.