Art. 7.
                               Sanzioni
 
   1.  Sentita  la  commissione  provinciale  per  l'ordinamento  dei
servizi di patologia, possono essere presi i  seguenti  provvedimenti
ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale n. 39/1982:
da parte dell'assessore alla sanita'
    la  diffida  a  raggiungere  la sufficienza qualitativa prevista,
entro il successivo periodo di controllo;
da parte della giunta provinciale
    il  divieto  di  determinare  i  parametri  qualitativamente  non
soddisfacenti;
    il  divieto di eseguire analisi per pazienti esterni in regime di
assistenza sanitaria pubblica;
    la sospensione dell'attivita';
    la  chiusura  del  laboratorio  e  la revoca dell'autorizzazione,
secondo la procedura prevista  dall'art.  14  comma  3,  della  legge
provinciale n. 39/1982.
   2.  La  revoca  dei provvedimenti di cui sopra avverra' in seguito
all'adozione di misure idonee a rientrare nei limiti.