Art. 7. Sanzioni 1. Sentita la commissione provinciale per l'ordinamento dei servizi di patologia, possono essere presi i seguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 14 della legge provinciale n. 39/1982: da parte dell'assessore alla sanita' la diffida a raggiungere la sufficienza qualitativa prevista, entro il successivo periodo di controllo; da parte della giunta provinciale il divieto di determinare i parametri qualitativamente non soddisfacenti; il divieto di eseguire analisi per pazienti esterni in regime di assistenza sanitaria pubblica; la sospensione dell'attivita'; la chiusura del laboratorio e la revoca dell'autorizzazione, secondo la procedura prevista dall'art. 14 comma 3, della legge provinciale n. 39/1982. 2. La revoca dei provvedimenti di cui sopra avverra' in seguito all'adozione di misure idonee a rientrare nei limiti.