Art. 5. Rapporti tra unita' operative I rapporti tra la Unita' spinale e le Unita' operative afferenti le attivita' indicate dagli articoli 3 e 4, nonche' quelle ritenute necessarie, sono disciplinati mediante appositi protocolli. I protocolli devono programmare gli interventi delle Unita' operative presso la Unita' spinale in modo che sia assicurato un apporto preordinato, stabile e continuativo, idoneo al soddisfacimento delle necessita' di cura e di riabilitazione dei soggetti affetti da lesioni midollari. I protocolli relativi alle attivita' previste dall'art. 4 stabiliscono, altresi', le modalita' e i tempi degli interventi, gli operatori interessati. Il comitato di gestione da' gli indirizzi per la formulazione dei protocolli. I protocolli relativi ai rapporti tra Unita' spinale e Unita' operative ospedaliere o universitarie convenzionate sono definiti dall'Ufficio di direzione d'intesa con i responsabili delle Unnita' operative. Il comitato di gestione approva i protocolli di cui al precedente comma. La Unita' spinale attiva tutte le consulenze ritenute necessarie per i pazienti ricoverati.