Art. 5.
                    Rapporti tra unita' operative
 
   I  rapporti  tra la Unita' spinale e le Unita' operative afferenti
le attivita' indicate dagli articoli 3 e 4, nonche'  quelle  ritenute
necessarie, sono disciplinati mediante appositi protocolli.
   I  protocolli  devono  programmare  gli  interventi  delle  Unita'
operative presso la Unita' spinale in  modo  che  sia  assicurato  un
apporto    preordinato,    stabile    e   continuativo,   idoneo   al
soddisfacimento delle necessita' di  cura  e  di  riabilitazione  dei
soggetti affetti da lesioni midollari.
   I   protocolli   relativi  alle  attivita'  previste  dall'art.  4
stabiliscono, altresi', le modalita' e i tempi degli interventi,  gli
operatori interessati.
   Il  comitato di gestione da' gli indirizzi per la formulazione dei
protocolli.
   I  protocolli  relativi  ai  rapporti  tra Unita' spinale e Unita'
operative ospedaliere o  universitarie  convenzionate  sono  definiti
dall'Ufficio  di  direzione d'intesa con i responsabili delle Unnita'
operative.
   Il  comitato di gestione approva i protocolli di cui al precedente
comma.
   La  Unita'  spinale attiva tutte le consulenze ritenute necessarie
per i pazienti ricoverati.