Art. 7.
                             Attrezzature
 
   Il  responsabile della Unita' spinale, d'intesa con i responsabili
delle attivita' di collaborazione e consulenza di cui  ai  precedenti
articoli,  rileva  le  necessita'  di  attrezzature agli effetti - ai
sensi dell'art. 14 legge 6 dicembre  1984  -  n.  70,  del  programma
annuale  per l'adeguamento e lo sviluppo del patrimonio tecnologico e
strumentale della U.S.L. e le propone al comitato di gestione.