Art. 7. Attrezzature Il responsabile della Unita' spinale, d'intesa con i responsabili delle attivita' di collaborazione e consulenza di cui ai precedenti articoli, rileva le necessita' di attrezzature agli effetti - ai sensi dell'art. 14 legge 6 dicembre 1984 - n. 70, del programma annuale per l'adeguamento e lo sviluppo del patrimonio tecnologico e strumentale della U.S.L. e le propone al comitato di gestione.