Art. 3. Soggetti attuatari, procedure e documentazioni per la presentazione del programma Le cooperative di abitazione o loro consorzi, associate ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, e le imprese edilizie, o loro consorzi, presentano congiuntamente a fronte del bando di concorso approvato dal Consiglio regionale apposita richiesta - programma, per ottenere i finanziamenti di cui alla presente legge. Tale richiesta programma, da inoltrare alla giunta regionale nel termine previsto dal bando, deve contenere, a pena di esclusione: a) la documentazione relativa alla piena disponibilita' dell'area sulla quale realizzare l'intervento, ovvero copia del provvedimento di assegnazione da parte dell'amministrazione comunale; b) lo schema planivolumetrico e tipologico dell'intervento; c) una relazione tecnico-economica dell'intervento, sottoscritta dai soggetti attuatari, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti tecnico-progettuali di cui alle norme statali e/o regionali necessari per fruire del contributo dello stato, nonche' il rispetto dei requisiti di ordine qualitativo ed economico prescritti dalle normative tecniche statali e regionali; d) l'elenco dei soci assegnatari e di riserva corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal presidente della cooperativa circa il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti di cui alla legge regionale n. 26/83; e) certificato attestante l'iscrizione dell'impresa edile all'Albo nazionale dei costruttori, alla data del bando.