Art. 3.
            Soggetti attuatari, procedure e documentazioni
                  per la presentazione del programma
 
   Le  cooperative  di  abitazione  o  loro  consorzi,  associate  ad
organizzazioni  nazionali  legalmente  riconosciute,  e  le   imprese
edilizie,  o  loro  consorzi,  presentano congiuntamente a fronte del
bando  di  concorso  approvato  dal  Consiglio   regionale   apposita
richiesta  -  programma,  per  ottenere  i  finanziamenti di cui alla
presente legge.
   Tale  richiesta  programma, da inoltrare alla giunta regionale nel
termine previsto dal bando, deve contenere, a pena di esclusione:
     a)   la   documentazione   relativa  alla  piena  disponibilita'
dell'area sulla  quale  realizzare  l'intervento,  ovvero  copia  del
provvedimento di assegnazione da parte dell'amministrazione comunale;
     b) lo schema planivolumetrico e tipologico dell'intervento;
     c) una relazione tecnico-economica dell'intervento, sottoscritta
dai soggetti  attuatari,  dalla  quale  risulti  la  sussistenza  dei
requisiti tecnico-progettuali di cui alle norme statali e/o regionali
necessari per fruire del contributo dello stato, nonche' il  rispetto
dei  requisiti  di  ordine  qualitativo ed economico prescritti dalle
normative tecniche statali e regionali;
     d)  l'elenco  dei soci assegnatari e di riserva corredato da una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata  dal  presidente
della  cooperativa  circa  il  possesso,  da  parte degli stessi, dei
requisiti di cui alla legge regionale n. 26/83;
     e)   certificato   attestante  l'iscrizione  dell'impresa  edile
all'Albo nazionale dei costruttori, alla data del bando.