Art. 4.
      Approvazione programma e individuazione soggetti attuatari
 
   Sulla  base delle richieste di cui al precedente articolo e tenuto
conto  delle  disponibilita'  finanziarie,  nonche'  del   fabbisogno
abitativo  a  livello  provinciale quale risulta dai parametri di cui
alla delibera del consiglio regionale n. 304 del 27 luglio  1986,  la
giunta regionale elabora la proposta di un programma straordinario da
sottoporre all'approvazione del consiglio.
   Il programma deve contenere:
     a) l'entita' del mutuo agevolato da concedere e/o del contributo
in conto capitale;
     b)   il   numero   degli   alloggi   realizzabili   e   la  loro
localizzazione;
     c) i soggetti attuatari degli interventi.
   L'individuazione  degli  inerventi  da  ammettere a contributo, in
ciascuna provincia, avviene in base all'ordine cronologico risultante
dalle  date  di assunzione al protocollo regionale delle richieste di
cui al precedente art. 3, con priorita' per gli  interventi  inseriti
in  programmi  organici  coordinati.  A tal fine, alla richiesta deve
essere allegata apposita dichiarazione, rilasciata congiuntamente, da
una  Associazione  regionale delle cooperative di abitazione o da una
Associazione regionale delle imprese.
   Nell'ambito  dei  criteri  di  cui  al  comma precedente, hanno la
priorita' gli interventi che ricadono  in  aree  comprese  nei  piani
approvati  a  norma  della  legge  18  aprile  1962,  n.  167  ovvero
individuate ai sensi dell'art. 51 della legge  22  ottobre  1971,  n.
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