Art. 4. Approvazione programma e individuazione soggetti attuatari Sulla base delle richieste di cui al precedente articolo e tenuto conto delle disponibilita' finanziarie, nonche' del fabbisogno abitativo a livello provinciale quale risulta dai parametri di cui alla delibera del consiglio regionale n. 304 del 27 luglio 1986, la giunta regionale elabora la proposta di un programma straordinario da sottoporre all'approvazione del consiglio. Il programma deve contenere: a) l'entita' del mutuo agevolato da concedere e/o del contributo in conto capitale; b) il numero degli alloggi realizzabili e la loro localizzazione; c) i soggetti attuatari degli interventi. L'individuazione degli inerventi da ammettere a contributo, in ciascuna provincia, avviene in base all'ordine cronologico risultante dalle date di assunzione al protocollo regionale delle richieste di cui al precedente art. 3, con priorita' per gli interventi inseriti in programmi organici coordinati. A tal fine, alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione, rilasciata congiuntamente, da una Associazione regionale delle cooperative di abitazione o da una Associazione regionale delle imprese. Nell'ambito dei criteri di cui al comma precedente, hanno la priorita' gli interventi che ricadono in aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 ovvero individuate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.