Art. 5. Contenuto convenzioni Prima dell'assunzione, da parte della giunta regionale, della delibera di concessione del contributo, viene stipulata, una convenzione con la quale gli operatori assegnatari si impegnano, a pena di decadenza dai finanziamenti, a rispettare: le modalita' ed i tempi di attuazione previsti dal programma di intervento approvato dal consiglio regionale; il prezzo di cessione degli alloggi stabilito dal consiglio regionale. Per gli interventi realizzati in aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1982, n. 167, ovvero individuate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gli impegni di cui al comma precedente possono essere inseriti nelle convenzioni previste dall'art. 35 della stessa legge n. 865/1971. Gli interventi edilizi che fruiscono dei contributi di cui alla presente legge sono soggetti al pagamento degli oneri previsti dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 determinati in misura pari al 50% di quelli risultanti dall'applicazione della legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 e successive modificazioni. Gli oneri di cui al comma precedente sono ridotti al 40% se gli interventi sono realizzati utilizzando materiali lapidei estratti in Toscana. Ai comuni nel cui territorio ricadono gli inerventi di cui alla presente legge verra' attribuito, a fronte dei futuri finanziamenti statali assegnati alla regione Toscana per le opere di urbanizzazione, un contributo per alloggio in misura pari a quello concesso per il V biennio della legge n. 457/78.