Art. 5.
                        Contenuto convenzioni
 
   Prima  dell'assunzione,  da  parte  della  giunta regionale, della
delibera  di  concessione  del  contributo,  viene   stipulata,   una
convenzione  con  la  quale gli operatori assegnatari si impegnano, a
pena di decadenza dai finanziamenti, a rispettare:
    le  modalita'  ed i tempi di attuazione previsti dal programma di
intervento approvato dal consiglio regionale;
    il  prezzo  di  cessione  degli  alloggi  stabilito dal consiglio
regionale.
   Per gli interventi realizzati in aree comprese nei piani approvati
a norma della legge 18 aprile 1982, n.  167,  ovvero  individuate  ai
sensi  dell'art.  51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gli impegni
di cui al comma precedente possono essere inseriti nelle  convenzioni
previste dall'art. 35 della stessa legge n. 865/1971.
   Gli  interventi  edilizi  che fruiscono dei contributi di cui alla
presente legge  sono  soggetti  al  pagamento  degli  oneri  previsti
dall'art.  3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 determinati in misura
pari al  50%  di  quelli  risultanti  dall'applicazione  della  legge
regionale 30 giugno 1984, n. 41 e successive modificazioni.
   Gli  oneri  di  cui al comma precedente sono ridotti al 40% se gli
interventi sono realizzati utilizzando materiali lapidei estratti  in
Toscana.
   Ai  comuni  nel  cui territorio ricadono gli inerventi di cui alla
presente legge verra' attribuito, a fronte dei  futuri  finanziamenti
statali   assegnati   alla   regione   Toscana   per   le   opere  di
urbanizzazione, un contributo per alloggio in misura  pari  a  quello
concesso per il V biennio della legge n. 457/78.