Art. 8. Finanziamento della spesa All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, con la quota non utilizzata dal fondo globale di L. 1.000.000.000 iscritta al capitolo 50060 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziaro 1987. Ai sensi dell'art. 135 della legge regionale citata al precedente capoverso, lo stanziamento della nuova spesa e' assegnato al bilancio del corrente esercizio al seguente capitolo: (Omissis). Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, addi' 11 luglio 1988 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 31 maggio 1988 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 4 luglio 1988.