Art. 8.
                      Finanziamento della spesa
 
   All'onere  derivante  dall'applicazione della presente legge si fa
fronte, ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  134  della  legge
regionale 6 maggio 1977, n. 28, con la quota non utilizzata dal fondo
globale di L. 1.000.000.000 iscritta al capitolo 50060  del  bilancio
di previsione dell'esercizio finanziaro 1987.
   Ai  sensi dell'art. 135 della legge regionale citata al precedente
capoverso, lo stanziamento della nuova spesa e' assegnato al bilancio
del corrente esercizio al seguente capitolo:
  (Omissis).
   Agli  oneri  di  spesa per gli esercizi successivi si provvede con
legge di bilancio.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 11 luglio 1988
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 31
maggio 1988 ed e' stata vistata dal  commissario  del  Governo  il  4
luglio 1988.