Art. 24. Contributi per acquisto attrezzature per cucine e refettori scolastici 1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal piano annuale di cui al succesivo art. 35, interviene a favore dei comuni mediante la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature per cucine e refettori scolastici. 2. L'intervento di cui al precedente comma privilegia l'acquisto di attrezzature destinate alle mense per gli alunni: a) delle scuole materne ad orario completo; b) delle scuole dell'obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato. 3. I comuni che intendono beneficiare dell'intervento di cui al presente articolo, entro il 31 maggio di ogni anno, avuto presente l'andamento del servizio mensa attuato nell'anno scolastico precedente, deliberano sullo stato del fabbisogno delle cucine e dei refettori scolastici per l'anno scolastico succesivo sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale. Copia di tale deliberazione dovra' essere inviata all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro il succesivo 30 giugno. 4. L'intervento di cui al presente articolo, al fine di realizzare una riduzione dei costi connessa ad una migliore funzionalita', favorisce le richieste dirette ad organizzare il servizio mensa che preveda l'impiego di cucine centralizzate. 5. L'assegnazione delle somme e' disposta dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. 6. L'erogazione della somma assegnata a ciascun comune e' disposta dietro invio delle deliberazione esecutiva con la quale l'amministrazione comunale provvede all'acquisto.