Art. 25.
                       Interventi integrativi
 
   1. La Giunta regionale, in coerenza con le  indicazioni  contenute
nel  piano  annuale  di  cui al succesivo art. 35, assegna ed eroga i
finanziamenti previsti nel  piano  stesso  in  favore  di  comuni  ad
integrazione  dei  fondi  assegnati  ai sensi del precedente art. 13,
avuto presente il piano finanziamento  della  gestione  del  servizio
oggetto di intervento:
     a)  per  i  servizi  collettivi,  in  rapporto  alla popolazione
scolastica correlata al volume dei servizi erogati;
     b) per i servizi a domanda individuale, in rapporto alla domanda
di funzione correlata al servizio erogato;
     c) per gli interventi di cui al precedente art. 6 in rapporto al
numero dei fruitori correlato con il totale degli  appartenenti  alle
fasce di utenza disagiata in eta' scolare.
   2.  I  dati di riferimento per la determinazione dei valori di cui
al comma precedente, sono rappresentati da quelli  relativi  all'anno
scolastico  precedente desunti dal rendiconto di cui al secondo comma
del precedente art. 6.
   3. La Giunta regionale  provvede,  altresi',  all'assegnazione  ed
erogazione  dei finanziamenti a favore dei comuni per il conferimento
e la conferma di posti gratuiti nei convitti  annessi  agli  istituti
professionali  di  Stato  e nei pensionati convezionati sulla base di
criteri previsti nel piano annuale di cui al successivo art. 35.
   4.  In  carenza di interventi da parte dei comuni e sulla base dei
criteri previsti nel piano annuale di cui al succesivo  art.  35,  la
Giunta  regionale  fornisce  di  attrezzature  specialistiche  che si
rendano necessarie per l'inserimento  in  scuole  normali  di  alunni
minorati  e  per  la  realizzazione  di  opere  che ne facilitino gli
accessi ai locali scolastici.
   5. Sulla base dei criteri previsti dal piano  annuale  di  cui  al
successivo   art.   35,  la  Giunta  regionale  assegna  ed  eroga  i
finanziamenti in favore dei comuni per far  fronte  a  situazioni  di
rilevante  squilibrio  connesse  con la localizzazione sul territorio
comunale  di  strutture  specializzate  operanti  in   favore   delle
categorie  rientranti  tra quelle previste dall'art. 2 della legge 30
marzo 1971, n. 118, o di altre categorie di portatori di  "handicaps"
protetti dalla legge.
   6.   La   giunta  regionale,  sentita  la  competente  commissione
consiliare   permanente,   determina    l'ammontare    dell'incentivo
finanziario  da  attribuire ai comuni che, nei modi di legge, si sono
associati per la gestione dei servizi di  cui  alla  presente  legge,
nonche' la ripartizione tra i comuni stessi.
   7.  Sulla  base  dei  criteri previsti dal piano annuale di cui al
succesivo  art.  35,  la  Giunta  regionale  assegna   ed   eroga   i
finanziamenti  in  favore  dei  comuni  per l'attuazione di specifici
proggetti  straordinari  diretti  al   superamento   di   particolari
difficolta'  connesse  con  la  presenza  sul  territorio comunale di
rilevanti fasce di utenza disagiate  o  ad  alto  rischio  educativo,
ovvero  di  nomadi,  di stranieri o delle altre categorie contemplate
dal  decreto-legge  30  dicembre  1989,  n.  416,   convertito,   con
modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39.