Art. 31. Potere sostitutivo e revoca della delega 1. In caso di persistere inattivita' degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in conformita' a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 2. Per l'eventuale revoca della delega, da adottare a norma dell'art. 42 dello Statuto regionale, anche nei confronti della sola amministrazione provinciale inadempiente, si osservano le disposizioni di cui all'art. 14 della citata legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.